Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore e la sua responsabile amministrativa davano luogo ad un diverbio litigioso per la restituzione della chiavetta del caffè; il primo si esprimeva con frasi e gesti minacciosi, tanto che l’altra lo invitava ad uscire dall’ufficio e minacciava di chiamare l’amministrazione dell’azienda.
In conseguenza di ciò, il primo lavoratore è stato licenziato per insubordinazione, violazione delle regole di correttezza e minacce nei confronti della collega.
Il lavoratore ha contestato il licenziamento affermando, da un lato, che non sussistesse l’insubordinazione poiché tra lui e la collega non vi era alcun rapporto gerarchico e, dall’altro, che il diverbio era intercorso dopo l’orario di lavoro.
La Cassazione, confermando il licenziamento, ha chiarito che la nozione di insubordinazione non è limitata al rifiuto di adempimento richiesto dai superiori ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale.
La violazione dei doveri del lavoratore riguardava, nel caso esaminato, non la diligenza nell’esecuzione della prestazione ma l’inosservanza delle disposizioni per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore.
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