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Licenziamento per giusta causa

Licenziamento disciplinare illegittimo se manca la valutazione della gravità del comportamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, il Giudice deve esaminare in concreto sia la gravità del comportamento del lavoratore sia la proporzionalità della sanzione irrogata.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte, in relazione ad un caso di licenziamento disciplinare avvenuto a seguito di ripetuti episodi di negligenza da parte del lavoratore. Il Giudice d’Appello aveva dichiarato legittimo il licenziamento basandosi unicamente sul fatto che il comportamento contestato era riconducibile alle ipotesi di licenziamento così come enunciate nel CCNL.
La Corte di Cassazione ha, invece, affermato che le previsioni dei casi di licenziamento codificate dalla contrattazione collettiva vincolano il Giudice solo in senso favorevole al dipendente; in ogni caso, il Giudice è chiamato viceversa a valutare in concreto la gravità del comportamento sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, unitamente alla proporzionalità della sanzione applicata per vagliarne la minor gravità rispetto all’ipotesi contrattuale.

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