Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva fruito di tre permessi concessi ai sensi della L. 104/1992. La società datrice lo licenziava dopo avergli contestato di essersi dedicato, durante le ore di permesso, ad attività estranee all’assistenza della madre, soggetto portatore di handicap grave: il dipendente era andato a caccia. Il dipendente ricorreva, quindi, contro la società ed il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegrazione del lavoratore e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Secondo quanto accertato, infatti, su diciotto ore di permesso, solo tre erano state dedicate alla caccia. Il lavoratore aveva quindi abusato dei permessi ma tale abuso era di lieve entità e non giustificava il licenziamento, poiché mancava la proporzionalità tra l’illecito disciplinare e la sanzione.
All’esito del giudizio, è stata applicata la tutela indennitaria, condannando la società al pagamento di un importo pecuniario al lavoratore e confermando la cessazione del rapporto.
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