Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare e rimedi approntati dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori. Secondo la Corte, va applicata la reintegrazione quando la condotta addebitata al lavoratore rientri tra quelle punibili con sanzioni conservative secondo le previsioni del CCNL, non soltanto nei casi in cui tale condotta è esplicitamente tipizzata ma anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.
In altri termini, ciò estende l’ambito di applicazione della reintegrazione rispetto alle sanzioni indennitarie per il caso in cui il licenziamento sia viziato.Nel caso esaminato, il comandante di una squadra di guardie giurate aveva denigrato in una chat con un collega i responsabili dell’impresa e aveva omesso alcuni adempimenti prescritti dalla legge. Nelle fasi di merito, il licenziamento è stato ritenuto infondato ma i Giudici che si sono succeduti hanno talora dichiarato risolto il rapporto applicando una sola sanzione indennitaria, talaltra hanno ordinato la reintegrazione.
La Corte ha chiarito che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, Statuto dei Lavoratori è consentita al Giudice l’applicazione della clausola del CCNL che punisca il comportamento con una sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.
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