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Licenziamento per giusta causa

Licenziamento disciplinare, reintegrazione anche in caso di clausole elastiche previste dal CCN

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una ditta di allevamento di pesci aveva licenziato un proprio dipendente perché aveva dato un «errato quantitativo di cibo» agli animali ed aveva risposto male ad un superiore.
La Corte ha dato ragione al lavoratore precisando che talora il contratto collettivo contiene formule generali per descrivere gli illeciti e le conseguenti sanzioni. In questi casi, la mancata descrizione delle singole mancanze e dei singoli comportamenti illeciti che i lavoratori possono tenere «non è di per sé significativa della volontà delle parti sociali di escluderle da quelle meritevoli di una sanzione più lieve rispetto al licenziamento».
Ne consegue che il Giudice può applicare la sanzione conservativa (rimprovero, multa o sospensione) ed escludere la liceità del licenziamento anche nei casi in cui il comportamento addebitato al lavoratore non sia chiaramente esemplificato e ricondotto all’una o all’altra sanzione.

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