Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore, addetto alla vendita e al controllo dei biglietti , veniva licenziato per giusta causa per aver redatto un verbale di contravvenzione utilizzando un precedente verbale, redatto il giorno precedente, alterandone i dati. Il dipendente agiva in giudizio lamentando, da un lato, la tardività della contestazione (avvenuta dopo 75 giorni) e, dall’altro, che la sanzione del licenziamento fosse sproporzionata rispetto alla propria condotta, non avendo arrecato alcun danno economico alla società.
La Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha precisato che per valutare la proporzionalità del licenziamento, è importante considerare l’effettiva compromissione della fiducia del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Questa può risultare compromessa qualora la condotta tenuta dal lavoratore riveli la sua scarsa inclinazione ad attuare i propri obblighi con diligenza e secondo buona fede e correttezza.
Inoltre, in relazione alla tempestività della contestazione, la Corte ha ribadito che il concetto di «tempestività» deve essere inteso in senso relativo: occorre valutare le ragioni del ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa.
All’esito, pertanto, il licenziamento è stato confermato.
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