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Licenziamento per giusta causa

Vietato lavorare durante il periodo di aspettativa per gravi motivi familiari

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore chiedeva al proprio datore di lavoro un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo di tre mesi, adducendo a fondamento della richiesta un certificato medico che attestava lo stato di gravidanza della moglie e la presenza di un pericolo di aborto. L’aspettativa era concessa ma la società dava incarico di svolgere alcune indagini investigative dalle quali risultava che il dipendente, per alcuni giorni, aveva svolto attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso e la moglie erano titolari. Il lavoratore veniva dunque licenziato.
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento stante la gravità dell’inadempimento del lavoratore, basata sulla violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.

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