Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un lavoratore, invalido civile al 50% ma giudicato idoneo alla mansione assegnata, riceveva varie contestazioni disciplinari in quanto i suoi rendimenti erano pari o inferiori alla metà rispetto alla media produttiva del reparto. La società irrogava, dunque, il licenziamento con preavviso. Il lavoratore impugnava il licenziamento.
La Suprema Corte ha confermato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel c.d. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, le stesse devono essere previamente poste a conoscenza dei lavoratori. L’affissione del codice disciplinare costituisce, dunque, una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il quale deve provare di avere assolto tale adempimento.