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Licenziamento per giusta causa

È licenziabile il lavoratore che svolge un altro lavoro durante la CIGS senza comunicarlo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva licenziato dalla società datrice per aver omesso di comunicare all’impresa e all’INPS, durante la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinari, di aver svolto attività lavorativa in favore di un’altra società.
Il lavoratore impugnava il licenziamento.
Il Giudice di primo grado dava ragione al dipendente, ritenendo sproporzionata la misura irrogata e dichiarando illegittimo il licenziamento.
La Corte di Appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande del lavoratore. Per i Giudici di seconde cure, infatti, le condotte del lavoratore che, omettendo di comunicare al datore di lavoro e all’INPS di essere stato assunto presso una diversa società durante la CIGS, percependo oltre alla retribuzione anche il trattamento di integrazione salariale, erano di gravità tale da giustificare la massima sanzione, anche in mancanza di pregressi precedenti disciplinari.
Anche la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, precisando che l’attività lavorativa «parallela» oltre a dover essere comunicata non deve avere il carattere della prevalenza rispetto al lavoro già svolto nonché in relazione all’integrazione salariale percepita.

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