Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente, dopo aver ricevuto 6 contestazioni disciplinari per la sua «voluta lentezza» nello svolgere le mansioni affidategli, veniva licenziato per scarso rendimento. Egli impugnava giudizialmente il licenziamento domandando che fosse dichiarato inefficace poiché il datore non aveva affisso il codice disciplinare in azienda.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha sottolineato che il lavoratore non era stato licenziato per la violazione di suoi doveri fondamentali, conosciuti da tutti, ma per violazione di una specifica regola di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Il datore di lavoro, quindi, avrebbe dovuto informare in via preventiva i dipendenti della rilevanza disciplinare della violazione di tale regola di produttività attraverso l’affissione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti.
In caso di mancata affissione del codice disciplinare, il datore non può quindi fondare il licenziamento sostenendo che il lavoratore sia venuto a conoscenza per altre vie della rilevanza disciplinare della propria condotta.
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