Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente, infermiere presso una RSA, ricorreva giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento della copertura INAIL, sostenendo di aver contratto dell’epatite C sul luogo di lavoro.
Sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello rigettavano la richiesta del dipendente, ritenendo che l’infermiere non era riuscito a provare la causa di lavoro o la speciale nocività dell’ambiente di lavoro.
La Corte di Cassazione, ribaltando le precedenti pronunce di merito, ha affermato che fondamentale è la sussistenza di una relazione tra la malattia professionale e l’attività lavorativa, anche se i suoi effetti si manifestano dopo un certo periodo e anche in assenza di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. Inoltre, Giudici di legittimità hanno aggiunto che la dimostrazione del rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa può essere fornita in giudizio anche attraverso presunzioni semplici.
Per tali ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’infermiere professionale.
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