Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente era colpito da un disturbo post traumatico da stress cronico con depressione ed ansia conseguenti al mobbing subito dal datore di lavoro.
Egli chiedeva in via giudiziale l’indennizzo da parte dell’INAIL, sostenendo che si trattasse di malattia professionale dovuta alle concrete modalità organizzative del lavoro.
I Giudici di merito, in appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale e la patologia sofferta dal lavoratore, avevano sostenuto che la copertura assicurativa INAIL non operava per le malattie conseguenti alle modalità organizzative del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte invece ha accolto il ricorso del lavoratore, ribadendo il principio secondo cui la malattia provocata da modalità di organizzazione di lavoro è indennizzabile dall’INAIL, poiché ciò che rileva è che la malattia derivi dall’esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato ambiente di lavoro, anche se non è specifica conseguenza della prestazione lavorativa stessa.
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