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Malattia e infortunio

In caso di illecito permanente la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta del datore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice aveva citato in causa la società datrice di lavoro, per la quale aveva lavorato per circa vent’anni, per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia professionale, più precisamente ipoacusia da rumore.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto.
La lavoratrice ricorreva alla Suprema Corte sostenendo che la Corte d’Appello aveva errato nell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, fatto coincidere con il rilascio del certificato del medico attestante la malattia, che invece doveva decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro considerato il carattere permanente dell’illecito posto in essere dal datore di lavoro con la violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla legge.
La Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice precisando che la malattia professionale, deve essere pienamente accertata, il danneggiato deve averne cioè completa e oggettiva contezza, così come della sua derivazione dall’attività lavorativa, e inoltre se l’illecito da parte del latore di lavoro che ha determinato il pregiudizio (nel caso di specie l’inquinamento acustico) non ha carattere temporaneo bensì permanente, la prescrizione decorrerà dal momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente e, se mai sanata, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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