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L. N. 104/1992

Premessi L. n. 104/1992: legittimo il licenziamento del lavoratore che si allontana dalla casa dell’assistito

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, impugnava il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro in relazione all’uso improprio del permesso fruito, ai sensi della L. n. 104/1992 per assistenza al familiare in stato di bisogno, chiedendone l’annullamento e insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro o in subordine per la tutela indennitaria.
Il Tribunale adito rigettava le domande avendo accertato che il licenziamento era legittimo.
Anche la Corte d’Appello dava ragione al datore di lavoro, confermando l’abuso del permesso fruito dal lavoratore nel senso dello sviamento della funzione assistenziale propria del permesso, in quanto il dipendente durante il giorno si era assentato dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza.
La Suprema Corte ha parimenti rigettato la richiesta del lavoratore, precisando che il comportamento del dipendente che si avvalga del permesso per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari. Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente.

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