Skip to main content
L. N. 104/1992

Abuso dei permessi ex L. 104/1992: l’assistenza alla persona accudita può consistere in compiti vari

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente, durante la fruizione di un permesso ex L. n. 104/1992, si assentava dal domicilio della invalida cui doveva prestare assistenza. Egli veniva quindi licenziato per aver fruito in modo improprio del permesso per l’assistenza di un parente disabile.
Il lavoratore impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità ed insistendo per essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che l’assistenza alla persona disabile può essere prestata anche svolgendo compiti che consistano in un’utilità per il disabile, a condizione che durante il permesso non sia stato sottratto tempo alla sua assistenza. In caso contrario, il comportamento del dipendente integra l’abuso del diritto poiché viola i principi di correttezza e buona fede e rileva anche disciplinarmente.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di legittimità, ha rinviato la sentenza impugnata alla Corte d’Appello, che sarà tenuta a verificare se il lavoratore si sia sottratto con il suo comportamento all’obbligo di assistenza della persona disabile

Translate