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L. N. 104/1992

Il trasferimento del lavoratore nella sede lavorativa più vicina al congiunto disabile non danneggia gli interessi aziendali

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente presentava domanda cautelare di trasferimento ai sensi dell’art. 33, L. n. 104/1992, quale congiunta convivente con il proprio padre, che versava in gravi condizioni di disabilità. La datrice rigettava la domanda.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui il diritto ad essere trasferiti presso la sede di lavoro più vicina alla persona disabile da assistere non è assoluto ma deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto. Il diritto al trasferimento può essere esercitato anche nel corso del rapporto di lavoro, nel caso in cui le esigenze aziendali non siano effettivamente lese.
Poiché, nel caso in esame, la sede presso cui la lavoratrice aveva domandato di essere trasferita presentava alcune posizioni lavorative vacanti, così come quella di provenienza, secondo la Suprema Corte, gli interessi della Società non risultavano lesi dal trasferimento di una sola persona.
Alla luce di quanto sopra la domanda della lavoratrice è stata accolta.

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