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L. N. 104/1992

Il lavoratore caregiver ha diritto alla sede di lavoro più vicina

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice, aveva convenuto in giudizio la propria datrice di lavoro, con ricorso cautelare, per ottenere sia il trasferimento nel comune di residenza, in quanto congiunta convivente con il proprio padre, che versava in condizioni di grave disabilità, sia il risarcimento del danno per inattività forzata.
I Giudici di merito accoglievano la domanda cautelare della lavoratrice condannando la società datrice al risarcimento del danno.
Anche la Cassazione ha dato ragione alla dipendente. Infatti, da un lato, la Suprema Corte ha confermato che il diritto del lavoratore con familiare disabile al trasferimento non è assoluto e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali, dall’altro ha precisato che il diritto del lavoratore dipendente a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare disabile può essere esercitato (ove sussistano le condizioni di legge) anche nel corso del rapporto di lavoro e non solo al momento dell’assunzione. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, i Giudici di merito avevano correttamente escluso che fosse stata fornita la prova della effettiva lesione delle esigenze aziendali, pertanto doveva essere data priorità al diritto del caregiver rispetto agli interessi datoriali.

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