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Transazione, conciliazione, risoluzione consensuale

Risarcibili i danni sopravvenuti dopo una transazione «tombale» solo se imprevedibili

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, dopo aver subito un infortunio sul lavoro che gli aveva cagionato danni alla salute, aveva convenuto in giudizio, il proprio datore di lavoro e il proprietario del mezzo utilizzato in occasione dell’infortunio. Nelle more del giudizio tutte le parti erano addivenute ad una transazione stragiudiziale, cui aveva fatto seguito la rinuncia agli atti e all’azione da parte del lavoratore. Alcuni anni dopo il lavoratore proponeva un nuovo giudizio volto all’accertamento dell’imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute e alla condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non.
Il Giudice di primo grado rigettava integralmente le domande del lavoratore.
Parimenti, la Corte d’Appello dava torto al lavoratore ritenendo che lo stesso non avesse fornito alcuna prova circa il preteso imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute post transazione, né dell’imprevedibilità del dedotto aggravamento.
La Cassazione, conformandosi ai Giudici di merito, ha rigettato il ricorso del lavoratore, ricordando il proprio principio consolidato, secondo cui chi transige una lite può sempre chiedere il risarcimento di successivi e ulteriori danni non ancora manifestatisi solo se non prevedibili al momento della sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Tuttavia, nel caso di specie, mancava la prova dell’imprevedibilità dell’aggravamento, non avendola il lavoratore fornita in primo grado.

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