Il lavoratore dipendente che esprime le proprie opinioni personali o idee politiche sui social network nel rivolgere critiche al proprio datore di lavoro, esercita il proprio diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dalla Costituzione (art.21 Cost). In alcuni casi però le sue espressioni possono danneggiare la reputazione e l’immagine del datore di lavoro e così commettere il reato di diffamazione aggravata dall’uso della rete (art. 595, comma 3, Cod. pen.)
Libertà di pensiero e di critica nei luoghi di lavoro
Il diritto tutelato dalla Costituzione è garantito anche dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dallo Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 1), che garantisce ai lavoratori dipendenti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi di lavoro.
Questo diritto, tuttavia, deve conciliarsi con alcuni doveri tra i quali:
- i principi generali di correttezza e buona fede;
- l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile;
- il rispetto la reputazione altrui, tutelato dalle norme penali;
- le eventuali policy aziendali o norme di comportamento previste dal datore di lavoro nell’ambito del rapporto.
La giurisprudenza sulle critiche al datore di lavoro
La giurisprudenza si è occupata varie volte di questo tema e ha, sostanzialmente, cristallizzato il principio secondo il quale la critica espressa dal lavoratore sia una manifestazione di opinione personale che non può essere sindacata e non deve essere necessariamente oggettiva e non lede l’immagine e la reputazione del datore di lavoro se:
- i fatti su cui si basa devono essere sostanzialmente veri;
- il linguaggio deve essere corretto e rispettoso;
- il contenuto della critica deve riguardare temi attinenti al lavoro.
Negli altri casi, il datore di lavoro che sia oggetto di giudizi offensivi sul profilo social di un proprio dipendente può diventare vittima di violazioni illegittime alla sua immagine o di reato di diffamazione.
Se il datore di lavoro si rivolge al Giudice, questi ha il compito di verificare se il giudizio negativo che il dipendente ha espresso sui Social network nei confronti del datore di lavoro, sia una critica funzionale all’argomentazione di una libera opinione o invece diventi un’invettiva personale e contenga espressioni offensive e diffamatorie.
Il reato di diffamazione e l’uso dei social network
Il reato di diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione attraverso una comunicazione che coinvolga più persone. La Corte di Cassazione ha definito la reputazione in maniera articolata come il «patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera». La diffamazione sui Social Network ha le stesse caratteristiche della diffamazione a mezzo stampa, è cioè aggravata in forma specifica.
La Corte se ne è occupata nelle sentenze n. 17784/2022 e n. 24431/2015
L’offesa che riguarda il datore di lavoro
Il recente caso di una lavoratrice che ha postato frasi ritenute minacciose e diffamatorie dal datore di lavoro su Facebook, ha offerto una nuova occasione alla Suprema Corte per definire l’ambito di legittimità delle opinioni espresse sui social nel contesto del rapporto di lavoro.
La lavoratrice ha espresso in maniera piuttosto dura la propria opinione non nascondendo il proprio ruolo di dipendente dell’istituto oggetto della sua critica. Il datore di lavoro le ha irrogato una sanzione disciplinare prevista nel Codice di comportamento dell’istituto, perché ha ritenuto il post lesivo della propria immagine.
La lavoratrice ha presentato ricorso e la Corte di Cassazione, nel corso del giudizio (ordinanza n. 215 del 4 gennaio 2026), ha dato ragione al datore di lavoro e confermato la sanzione.


