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Covid-19 / Coronavirus

Cosa invece cambia con il Decreto in Gazzetta

«Decreto Green pass»

Come tutti sappiamo, tuttavia, in diritto non è consentito di modificare impunemente un testo. L’originale «sospensione del rapporto» sembrava infatti prestarsi ad effetti più ampi della «assenza ingiustificata». Con il primo testo si sarebbe potuta ipotizzare una sospensione del decorso dell’anzianità di servizio, con ritardo, ad esempio, della maturazione degli scatti di anzianità o del conseguimento delle soglie per l’incremento del preavviso, delle ferie, ecc. Effetti che, con l’assenza ingiustificata, non sembrano configurabili. Ancora, se il lavoratore si ammala durante il periodo di assenza, la sospensione dell’intero contratto di lavoro avrebbe forse inibito l’applicazione dell’ordinario regime di malattia; mentre l’assenza ingiustificata sembra dover cedere il passo all’assenza per malattia, con conseguente diritto del lavoratore al relativo trattamento (eventualmente anche integrato dal datore, secondo le disposizioni del CCNL). Anche su questo punto è auspicabile una lesta presa di posizione di INPS onde non lasciare ai datori la responsabilità di dover scegliere quale regime applicare. Viene meno, infine, per i datori di lavoro l’onere di reazione: nel testo iniziale era previsto che il datore dovesse «comunicare» (quindi, meglio, se con atto formale) la sospensione; con il nuovo testo, respinto il lavoratore all’ingresso, il datore può anche solo prendere atto dell’assenza ed annotarla come tale. Sarà il lavoratore a preoccuparsi di tornare al lavoro munito di certificato; o a decidere di restare assente, senza conseguenze disciplinari, fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, l’assenza tornerebbe sanzionabile.

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