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Covid-19 / Coronavirus

I beneficiari della sospensione dei versamenti

«Decreto Liquidità»

Il rinvio dei termini di versamento opera esclusivamente in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
• con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 milioni nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente anno.
• con ricavi o compensi superiori a Euro 50 milioni nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%* nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente anno;
• che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
• fatta eccezione per l’IVA, beneficiano del rinvio anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Tutti i beneficiari, inoltre, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. * La riduzione richiesta rimane del 33% per i soggetti ubicati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

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