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Covid-19 / Coronavirus

Permessi ai genitori e congedi ex L. n. 104/1992

«Decreto Rilancio»

Per l’anno 2020, nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, possono fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni. Durante i giorni di congedo, i lavoratori beneficiari riceveranno un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa. I genitori con figli minori di 16 anni potranno invece astenersi dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e/o delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
È inoltre prevista la possibilità di utilizzare il c.d. «bonus baby-sitter» anche per pagare l’iscrizione a servizi per l’infanzia. L’importo del bonus, originariamente di Euro 600, è incrementato ad Euro 1.200, da erogarsi tramite il «libretto famiglia» (i c.d. «voucher» per i piccoli lavori familiari). Tale bonus è aumentato sino ad Euro 2.000 per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, coloro operanti nel settore della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in luogo degli Euro 1.000 originariamente previsti.
I permessi ex L. n. 104/1992 già incrementati per i mesi di marzo e aprile, sono ancora estesi a maggio e giugno. Anche in tali mesi, pertanto, coloro che beneficiano della L. n. 104/1992 potranno usufruire di ulteriori 12 giorni complessivi di permesso retribuito (e coperto da contribuzione figurativa).

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