«Decreto Rilancio»
Si conferma che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (secondo il certificato medico), costituisce assenza per malattia e non è computabile nel periodo di comporto.
Inoltre, fino al 31 luglio 2020 (non più fino al 30 aprile 2020), per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio