«Decreto Rilancio»
Si conferma che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (secondo il certificato medico), costituisce assenza per malattia e non è computabile nel periodo di comporto.
Inoltre, fino al 31 luglio 2020 (non più fino al 30 aprile 2020), per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.