«Decreto Sostegni»
Il divieto di licenziamento collettivo non opera per:
• le cessazioni dovute a cambio appalto, nelle quali il personale occupato sia riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
• la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
• il caso di accordo collettivo aziendale, stipulato da OO.SS. qualificate, con incentivo alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, con mantenimento della NASPI;
• il fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa.