«Decreto Sostegni»
Fino al 31 dicembre 2021, è confermata la facoltà di rinnovare o prorogare senza causale – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
La durata complessiva del rapporto tra le parti, compresi rapporti pregressi, non potrà comunque superare i 24 mesi.
La deroga si applica alle proroghe o ai rinnovi stipulati a partire dal 23 marzo 2021.
Rispetto al regime ordinario, dunque, la deroga Covid-19 consente di stipulare, senza causale:
• un rinnovo (ossia un nuovo contratto a termine, tra un datore e un lavoratore che ne avevano già stipulato uno in passato);
• la quinta proroga;
• la proroga di un contratto che abbia già superato i 12 mesi.
Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti fino al 22 marzo 2021.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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