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Covid-19 / Coronavirus

Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

Garante Privacy

Il Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 (recepito nel D.P.C.M. 26 aprile 2020) prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali e non ne è ammessa la registrazione. Nel rispetto del principio di «minimizzazione» del trattamento, dunque, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita (37,5°) e solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Diversamente, nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia non ne è concessa la registrazione.

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