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Il «Jobs act» prevede, per il caso di licenziamento nell’ambito del «contratto a tutele crescenti», che – se il lavoratore impugna il licenziamento – il datore possa offrirgli di conciliare la lite con un importo netto, ossia non soggetto né a imposte né a contributi previdenziali.
L’importo dell’incentivo è predeterminato dalla legge.
È essenziale tuttavia la tempistica: la conciliazione deve avvenire entro 60 giorni dal licenziamento.
Il termine si intende rispettato se, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il datore invia al lavoratore e questi la riceve, la proposta contenente:
• la richiesta di convocazione presso una sede protetta;
• gli estremi dell’assegno circolare.
Il termine è rispettato anche se la convocazione, a causa del carico di richieste o del breve periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza del termine, avviene successivamente.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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