INPS
Le recenti novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI introducono, dal 2025, un nuovo requisito per chi ha interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la perdita involontaria dell’occupazione. In questi casi, il lavoratore o la lavoratrice potranno accedere alla NASpI solo se, tra la cessazione volontaria e il nuovo evento di disoccupazione involontaria, risultano almeno tredici settimane di contribuzione.
Sono escluse da questa nuova disciplina le dimissioni per giusta causa, quelle durante il periodo tutelato per maternità o paternità, e le risoluzioni consensuali concluse in sede protetta secondo le procedure di conciliazione previste dalla normativa. Inoltre, il nuovo requisito si applica indipendentemente dal tipo di contratto – sia a tempo determinato sia indeterminato – a cui si riferisce la cessazione involontaria successiva.
Per il calcolo delle tredici settimane sono considerate utili tutte le settimane retribuite, i contributi figurativi per maternità obbligatoria e alcuni periodi di congedo parentale, oltre a particolari periodi di lavoro all’estero o di astensione per malattia dei figli. La regola non incide invece sulla misura o sulla durata della prestazione, che restano disciplinate dalle regole già in vigore.