La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7479 del 20 marzo 2025, ha affrontato un tema rilevante: gli effetti, sul piano economico, della sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico in presenza di una condizione di malattia e di una precedente detenzione in carcere.

Sospensione cautelare e trattamento economico

La Corte ha esaminato il caso di un dipendente pubblico accusato del reato di concussione, che si trovava in malattia quando è stato raggiunto dal provvedimento di sospensione dal lavoro.

Quando un dipendente pubblico è coinvolto in un procedimento penale il suo status disciplinare e la gestione del suo rapporto di lavoro con l’ente, subisce delle conseguenze. L’Amministrazione datrice di lavoro che viene a conoscenza di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente ha l’obbligo di avviare un procedimento disciplinare e di concluderlo con una sanzione o con l’archiviazione.

Lo stabilisce il quadro normativo delineato dall’art. 55ter del D. Lgs. 165/2001 e integrato dalla contrattazione collettiva che lo integra con norme di dettaglio che disciplinano tutti gli aspetti del trattamento economico, compresi scatti di anzianità, indennità e assegni familiari.

Il datore di lavoro pubblico può anche decidere di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l’esito del processo penale. Questo accade particolarmente quando il fatto addebitato al dipendente risulta  complesso o non vi sono ancora elementi sufficienti per procedere con una sanzione disciplinare o, peggio di doverne revocare una già comminata.

La sospensione cautelare rappresenta uno strumento di tutela dell’ente pubblico, per impedire che la continuazione dell’attività lavorativa del dipendente colpevole possa arrecare danno all’immagine dell’Amministrazione o possa favorire il ripetersi di condotte illecite. La sospensione cautelare infatti non costituisce una sanzione disciplinare, ma una misura temporanea adottata nell’interesse dell’Amministrazione e può essere revocata una volta chiarite le circostanze o concluso il procedimento penale.

Questa misura però può influenzare significativamente la posizione del dipendente, anche in relazione ai diritti economici e alle eventuali conseguenze disciplinari future, con impatto sulla sua carriera o sull’eventuale licenziamento.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di sospensione obbligatoria l’effetto sul trattamento economico differisce a seconda della situazione del lavoratore.

 

La sospensione per detenzione in carcere

Quando si parla di sospensione obbligatoria per detenzione in carcere, la giurisprudenza consolidata afferma che questa condizione non rientra tra le ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione del lavoro (che darebbero diritto allo stipendio, come prevede l’articolo 2110 del Codice Civile). Di conseguenza, durante il periodo di detenzione, il lavoratore perde il diritto alla retribuzione per l’intera durata della carcerazione.

Nel caso citato, la sospensione cautelare ha coinciso con una preesistente condizione di malattia. Secondo la Corte di Cassazione però, la causa che ha determinato la sospensione, ovvero l’arresto e la detenzione, ha prevalso sulla condizione di malattia per quanto riguarda il trattamento economico. In altre parole, l’assenza dal lavoro causata dalla detenzione non può essere “compensata” con i diritti di tutela previsti per la malattia.

 

Malattia e licenziamento

Nella sentenza, la Corte ha anche ricordato che lo stato di malattia non preclude la possibilità di licenziare il dipendente per giusta causa e questo anche se in quel momento il lavoratore è in sospensione cautelare. La presenza di una causa impeditiva legata alla detenzione o alla malattia non tutela automaticamente il posto di lavoro in modo indefinito.

Se la causa che impedisce al lavoratore di svolgere normalmente i suoi compiti deriva da una sua responsabilità, come nel caso della detenzione per reato, questa può comportare il licenziamento, senza che si possa invocare un diritto a una tutela economica speciale.