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La proporzione tra la condotta irregolare del lavoratore e la sanzione del licenziamento dipende dalla gravità del fatto. La valutazione spetta al Giudice, lo conferma la sentenza di Cassazione, la n.17288 del 27 maggio 2022 che ha confermato l’illegittimità del licenziamento nel caso di un cassiere di supermercato che ha mangiato uno snack dall’espositore vicino alla propria postazione.

 

La proporzione tra la condotta irregolare del lavoratore e la sanzione del licenziamento dipende dalla gravità del fatto. La valutazione spetta al Giudice, lo conferma una nuova sentenza della Cassazione.

Il dipendente mangia uno snack e viene licenziato

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 27 maggio 2022, n. 17288 ha confermato l’illegittimità del licenziamento già dichiarata in primo e secondo grado nel caso di un cassiere di supermercato che, per evitare una crisi ipoglicemica, ha mangiato uno snack dall’espositore vicino alla propria postazione.

Il valore dello snack, di appena 70 centesimi di Euro è determinante nella formazione del giudizio delle Corti interpellate dall’impugnazione del licenziamento.

La sproporzione tra l’infrazione commessa dal lavoratore e la sanzione è l’elemento che ha fatto decidere, anche alla Suprema Corte, che la società datrice di lavoro non avesse il diritto di licenziarlo.

Il comportamento del dipendente infatti è stato considerato non così grave da compromettere definitivamente il rapporto di fiducia che deve esistere con il datore di lavoro.

La risposta eccessiva a un comportamento irregolare, ma di lieve entità, fa discendere conseguenze per il datore di lavoro.

Il dipendente fa la spesa mentre è in servizio nel supermercato dove lavora

È del 2 giugno 2022 la notizia che un altro addetto di un supermarket ha ottenuto un risarcimento per aver subito un licenziamento illegittimo, anche in questo caso, per sproporzione tra la condotta e la sanzione.

La sentenza è di primo grado (Tribunale di Lodi) ma va nella stessa direzione già indicata dalla Cassazione.

In questo caso il commesso ha fatto la spesa personale durante l’orario di lavoro e ha prezzato con una abbondanza di 4 o 5 grammi un pacco di carne trita.

Apparentemente il rapporto di fiducia si era interrotto mesi prima quando il dipendente aveva accusato la società datrice di lavoro per violazione delle norme poste a tutela della salute durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

La società di gestione del supermercato lo ha licenziato e il lavoratore ha presentato ricorso al Tribunale di Lodi, ottenendo ragione.

Le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento non portano alla reintegrazione

Gli elementi che le Corti tengono in considerazione nella valutazione della sproporzione tra la sanzione del licenziamento e un comportamento irregolare del dipendente sono, in sintesi:

  • limitata consistenza o valore del fatto contestato
  • assenza di sotterfugi (fatto commesso alla luce del sole)
  • assenza di precedenti disciplinari
  • mancanza di ricadute pregiudizievoli per la società datrice.

 

Così si è espressa la Corte di Appello di Milano con la propria sentenza n. 459 del 23 giugno 2020

Tuttavia, secondo le norme e la giurisprudenza, nei casi come quelli citati, anche quando viene accertata la sproporzione del licenziamento, il giudice non può disporre il reintegro del dipendente ma può condannare il datore di lavoro al pagamento di un importo indennitario.

 

V. F. Giglio

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