#pensionato lavoratore
L’INPS ha emesso, l’11 marzo scorso, la circolare n. 57 del 2025 con l’intento di fornire indicazioni sulla tutela previdenziale effettiva dei periodi di malattia per i pensionati che abbiano iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
La circolare, in estrema sintesi, stabilisce che i lavoratori che sono già in pensione devono farsi carico del versamento della contribuzione per la malattia se ricominciano a lavorare come dipendenti.
Le disposizioni legali vigenti infatti, consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, tenendo ferme alcune limitazioni di incumulabilità dei redditi.
In quel caso, assumono lo status di pensionato lavoratore.
La funzione compensativa della indennità di malattia
Per loro non è prevista una deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere a carico del datore di lavoro, in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore.
La funzione dell’indennità di malattia è fondamentalmente quella di compensare la perdita di guadagno dovuta alla sospensione dell’attività per consentire al lavoratore di riprendersi da uno stato patologico.
Questo riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che si trova in malattia e che continua a percepire il trattamento pensionistico ma perde la fonte di reddito aggiuntiva collegata alla nuova attività lavorativa.
Se il pensionato lavoratore si trova in uno dei casi di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro diventerà operante la incumulabilità. Si trovano in questa casistica, ad esempio i lavoratori che hanno fruito di pensioni anticipate flessibili come Quota 100 o Quota 102.
Eccezioni per il trattamento di malattia del pensionato lavoratore
Fanno eccezione dalla norma generale dell’obbligo di versamento dei contributi per malattia alcune categorie specifiche di lavoratori, richiamate dall’INPS nella circolare:
- i titolari di pensione di inabilità (per i quali vige il regime di incompatibilità stabilito dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222). Questa pensione è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. In caso il pensionato voglia svolgere un’attività lavorativa, la pensione viene revocata e il lavoratore perde lo status di pensionato e acquisisce quello di lavoratore.
- I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. La disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera infatti, per questi lavoratori dispone espressamente che le prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico (Come chiarito nelle Circolari n. 147 del 23 luglio 2001 e n. 76 del 16 aprile 2007).
- Il lavoratore agricolo a tempo determinato, titolare di un trattamento pensionistico, in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.


