Presidenza del Consiglio Ministri
Il nuovo D.P.C.M., integrato il 18 ottobre 2020, prevede, tra l’altro, le seguenti ulteriori misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, da applicare sull’intero territorio nazionale:
• i Comuni potranno disporre la chiusura di strade o piazze in cui si verificano assembramenti, dopo le ore 21.00;
• i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
• sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI; sono invece vietate tutte le gare aventi carattere amatoriale;
• le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, l’ingresso dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
• le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, salvo diverse disposizioni regionali;
• resta consentita l’attività delle mense e del catering continuativo.