Il Tribunale di Ragusa con la sua Sentenza dell’11 luglio 2025 ha affrontato il tema dello smart working e delle conseguenze in caso di utilizzo non autorizzato.

I magistrati hanno confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che ha deciso spontaneamente e senza autorizzazione di lavorare in smart working.

La decisione si concentra in pochi ma chiari punti.

Formalità dell’accordo 

Viene ribadito che è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore per poter utilizzare lo strumento del lavoro agile.

Non sono valide in questo senso comunicazioni informali o messaggi di WhatsApp che non hanno valore legittimante per l’adozione dello smart working. L’accordo va adottato formalmente e per iscritto tra le parti.

La mancata autorizzazione configura una violazione contrattuale

L’uso non autorizzato dello smart working è considerato una condotta illegittima dal punto di vista disciplinare poiché viola sia le norme del contratto di lavoro sia l’obbligo di correttezza del dipendente.

Il licenziamento quindi è proporzionale alla causa che lo genera e che lo giustifica, soprattutto quando il dipendente abbia violato il contratto di lavoro più volte ed essendo pienamente consapevole della illiceità del suo comportamento.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il caso esaminato dal Tribunale di Ragusa riguarda un lavoratore con la qualifica di quadro che ha deciso spontaneamente e per un numero consistente di giorni di lavorare da remoto senza avere autorizzazione del datore di lavoro.

La normativa sullo smart working richiede espressamente che il datore di lavoro comunichi al Ministero del Lavoro quali i dipendenti ne usufruiscono. Questo obbligo è essenziale e non può essere aggirato tramite patti informali tra lavoratore e datore di lavoro.

La sentenza dunque ribadisce che lo smart working non è un diritto del lavoratore, ma una modalità di lavoro che richiede un accordo formale tra le parti e il rispetto degli obblighi normativi e contrattuali.


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