Tribunale di Arezzo
Un lavoratore addetto ad un punto vendita veniva licenziato per giusta causa per essersi rifiutato di servire un cliente che non indossava la mascherina, invitandolo quantomeno a coprirsi il viso con degli indumenti.
Il Tribunale ha ordinato la reintegrazione del dipendente, in quanto:
• la condotta del lavoratore è consistita in una reazione verbale giustificata dall’esasperazione per una condotta altrui omissiva, denotante un’ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico;
• il rifiuto di servire il cliente non poteva considerarsi grave, perché aveva ad oggetto due pacchetti di sigarette e non prodotti del negozio;
• infine, e più importante: secondo il Tribunale il lavoratore ha esercitato il proprio diritto garantito dalla Costituzione di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza.