Tribunale di Busto Arsizio
I periodi di malattia provocati dal datore di lavoro – per la nocività delle mansioni assegnate, dell’ambiente di lavoro o per comportamenti di cui il datore sia responsabile – non possono essere conteggiati nel c.d. «periodo di comporto», oltre il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro ha diritto di licenziamento.
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento ricevuto per superamento del periodo di comporto.
Il Tribunale ha accolto le ragioni del dipendente, ritenendo che la malattia, che secondo la società aveva fatto superare il periodo di comporto, non potesse essere inclusa in tale conteggio. La prestazione lavorativa svolta dal dipendente, infatti, con riferimento alle mansioni, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio, aveva inciso sul suo stato di salute, aggravandone la patologia già certificata. Il datore di lavoro avrebbe dovuto operare un controllo circa la compatibilità delle mansioni assegnate al lavoratore con le condizioni patologiche in cui questi versava e avrebbe dovuto destinarlo a mansioni diverse. Non avendolo fatto, il datore ha concorso a causare l’evento morboso che ha portato al superamento del comporto e, pertanto, non può avvalersene.