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Licenziamento per giusta causa

Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia lavora nel pub di famiglia

Tribunale di Foggia, Sez. Lav.

Un lavoratore, veniva licenziato per giusta causa, in quanto a seguito di indagini condotte da un investigatore privato, veniva sorpreso a svolgere attività lavorativa parallela, nel pub di famiglia, nei giorni in cui si era assentato in malattia. In particolare, in sede di procedimento disciplinare, il lavoratore si era giustificato asserendo lo stato di bisogno della sua famiglia, quindi di avere lavorato per solo spirito di collaborazione familiare, essendo altresì vero che, in quegli stessi giorni, fosse malato, così come riscontrabile dai certificati medici prodotti.
Il dipendente agiva in giudizio chiedendo – previa declaratoria di illegittimità del licenziamento – di essere reintegrato al lavoro e/o di condannare l’azienda a versare una indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta del lavoratore, precisando che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

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