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Covid-19 / Coronavirus

È nullo il licenziamento vietato dalla legislazione Covid-19

Tribunale di Milano, Sez. Lav.

Un lavoratrice veniva licenziata per chiusura del punto vendita. La società aveva avviato la procedura presso l’ITL per giustificato motivo oggettivo; l’incontro previsto veniva dapprima spostato e dopo rinviato a data da destinarsi per via dell’emergenza Covid-19.
La società, tuttavia, decorso il termine per la convocazione ha inviato la lettera di licenziamento alla dipendente il giorno 16 marzo 2020, lettera ricevuta solo il 26 marzo 2020. La lavoratrice ha pertanto agito per accertare la nullità del licenziamento poiché in contrasto con il divieto di licenziamento sancito dalla legislazione emergenziale.
Il Tribunale ha ritenuto che, essendo il licenziamento un atto ricettizio, esso produce effetto quando giunge al destinatario, quindi solo il 26 marzo 2020. A tale data vigeva il divieto di licenziamento che, pertanto, risultava nullo.

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