Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Un lavoratrice veniva licenziata per chiusura del punto vendita. La società aveva avviato la procedura presso l’ITL per giustificato motivo oggettivo; l’incontro previsto veniva dapprima spostato e dopo rinviato a data da destinarsi per via dell’emergenza Covid-19.
La società, tuttavia, decorso il termine per la convocazione ha inviato la lettera di licenziamento alla dipendente il giorno 16 marzo 2020, lettera ricevuta solo il 26 marzo 2020. La lavoratrice ha pertanto agito per accertare la nullità del licenziamento poiché in contrasto con il divieto di licenziamento sancito dalla legislazione emergenziale.
Il Tribunale ha ritenuto che, essendo il licenziamento un atto ricettizio, esso produce effetto quando giunge al destinatario, quindi solo il 26 marzo 2020. A tale data vigeva il divieto di licenziamento che, pertanto, risultava nullo.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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