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Licenziamento in prova

È dovuta la reintegrazione, anche con il «contratto a tutele crescenti», se il patto di prova è nullo

Tribunale di Milano, Sez. Lav.

Un lavoratore dei servizi postali è stato licenziato in prova solo dopo 9 giorni per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che la prova era nulla perché egli non aveva mai ricevuto il contratto di lavoro contenente tale clausola e di conseguenza il licenziamento era nullo. L’azienda non ha saputo dimostrare che il contratto ed il patto di prova erano stati firmati prima dell’inizio del lavoro, con la conseguenza che il patto di prova è stato ritenuto nullo.
Il Tribunale ha ritenuto altresì che il licenziamento fosse motivato da un giudizio circa la mancanza di qualità del lavoratore e che ciò si risolvesse in una giusta causa. Poiché il datore non aveva assolto il procedimento di legge (contestazione – giustificazioni – 5 giorni), il fatto addebitato (la mancanza di qualità) doveva ritenersi insussistente e, pertanto, il licenziamento meritava di essere sanzionato con la reintegrazione nel posto di lavoro (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015).

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