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Licenziamento per giusta causa

Si al licenziamento per giusta causa, anche per condotte anteriori all’inizio del rapporto

Tribunale di Pistoia

Il licenziamento per giusta causa può essere fondato anche su fatti anteriori all’inizio del rapporto.
Un dipendente bancario impugnava il licenziamento per giusta causa lamentando che la contestazione non fosse stata tempestiva poiché relativa a fatti avvenuti 9 anni prima, mentre lavorava alle dipendenze di un altro datore. Si trattava di fatti che erano stati oggetto di procedimento penale (concorso in usura) concluso con l’accertamento della responsabilità del lavoratore e di cui il nuovo datore era venuto a conoscenza solo successivamente.
Il Tribunale ha dato ragione alla società. Il comportamento lesivo dell’affidamento datoriale può costituire giusta causa di licenziamento anche se risalente a epoca anteriore all’inizio del rapporto e relativo allo svolgimento di mansioni diverse, purché:
• la condotta sia divenuta palese successivamente;
• l’illecito incida sulla figura morale del lavoratore o sia previsto dal contratto collettivo quale causa di licenziamento.
Secondo il Tribunale, indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti contestati (ed accertati), il comportamento del lavoratore aveva costituito un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria.

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