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Covid-19 / Coronavirus

L’operatore sanitario non vaccinato non va sospeso senza stipendio se può essere abito a mansioni che non comportano l’esposizione verso soggetti fragili

Tribunale di Velletri, Sez. Lav.

Una dipendente di un’ASL è stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata contro il Covid-19: ella ha, quindi, impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale. Il Giudice, seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha affermato che la prestazione degli operatori di interesse sanitario non vaccinati è vietata solo quando essa incida sulla salute pubblica e sulla sicurezza delle prestazioni di cura ed assistenza.
Se la prestazione, prevista in astratto dal legislatore, in concreto si traduce in un rischio inferiore o uguale a quello che corre qualunque altro lavoratore impiegato in altri settori, sia pubblici che privati, l’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione non si giustificano nell’ottica di un necessario bilanciamento degli interessi garantiti dalla Costituzione.
Alla luce di quanto sopra e considerate le dimensioni notevoli dell’ASL, il Giudice ha revocato la sospensione della lavoratrice ed ha ordinato al datore di adibirla allo svolgimento di compiti compatibili con l’esigenza di salvaguardia della salute pubblica, condannando la ASL all’obbligo di retribuzione sino all’individuazione di tali compiti

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