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Covid-19 / Coronavirus

Leggi Covid-19: è nullo il licenziamento del lavoratore per cessazione dell’appalto

Tribunale di Venezia, Sez. Lav.

Una lavoratrice è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell’appalto al quale era addetta. Tale licenziamento, comunicatole il 21 settembre 2020, avrebbe avuto decorrenza del 21 novembre 2020 (data di rientro della lavoratrice dal congedo di maternità).
Il Tribunale ha accolto l’impugnazione del licenziamento da parte della lavoratrice per le seguenti ragioni.
Il licenziamento è stato irrogato in pieno periodo emergenziale interessato, come noto, dal divieto per i datori di lavoro di licenziare per motivi economici e/o organizzativi. Un’eccezione a tale divieto è data, ad esempio, dall’ipotesi in cui il lavoratore impiegato nell’appalto venga riassunto a seguito del subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o del medesimo contratto di appalto.
Così non è stato, poiché la società datrice di lavoro e uscente dall’appalto non si è assicurata, come invece avrebbe dovuto fare prima di licenziarla, che la dipendente sarebbe stata riassunta dall’impresa subentrante.
Pertanto, il Tribunale ha condannato la società a reintegrare la lavoratrice e a risarcirle il danno.

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