Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Per aversi nullità del licenziamento ritorsivo, il motivo illecito che ha mosso il datore di lavoro deve essere stato non solo determinante ma anche esclusivo.
Lo ha chiarito la Cassazione, spiegando che:
• è necessario dimostrare l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
• il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto