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Licenziamento nullo

Reintegrata la lavoratrice licenziata perché ritenuta «scomoda»

Tribunale di Venezia

Una lavoratrice di un ristorante era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a seguito della contrazione del lavoro causata dalla pandemia da Covid-19. La dipendente impugnava il licenziamento ritenendo che le vere ragioni del suo allontanamento erano piuttosto legate al fatto che era la moglie del precedente gestore.
Il Tribunale ha accolto la domanda della lavoratrice. In particolare, dopo avere ritenuto prive di fondamento le ragioni economiche addotte, ha dichiarato radicalmente nullo il licenziamento poiché ritorsivo, precisando che sebbene incomba sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza di un motivo illecito determinante, tuttavia la prova può avvenire anche per presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, secondo il Giudice di primo grado, era stato dimostrato che i motivi reali del recesso erano riconducibili al legame personale tra lei volontà del datore di lavoro di estromettere la lavoratrice perché ritenuta scomoda in quanto moglie del precedente gestore e sua collaboratrice.

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