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Licenziamento nullo

In caso di ordine di reintegrazione, il lavoratore deve essere adibito alle sue mansioni originarie. Ma non per sempre

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una lavoratrice, aveva impugnato una serie di contratti interinali con mansioni di addetta alla segreteria. All’esito del giudizio dalla stessa instaurato, la Corte d’Appello aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto della lavoratrice al ripristino nel posto di lavoro precedentemente occupato.
La Società con successivo provvedimento, adottato dopo un periodo di assenza per congedo e aspettativa della dipendente, aveva trasferito la stessa presso altra sede, in una città diversa.
La dipendente agiva in giudizio impugnando il trasferimento di sede.
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta della lavoratrice, precisando che, l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie; è tuttavia possibile per il datore di lavoro disporne il trasferimento ad altra unità produttiva, se questo sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientra la sostituzione del lavoratore licenziato con altro, sostituzione che deve ritenersi provvisoria e condizionata al definitivo rigetto dell’impugnativa del licenziamento.

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