Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice agiva in giudizio per ottenere una variazione della collocazione dell’orario di lavoro per esigenze di salute. Il Tribunale ordinava alla società datrice di lavoro di variare la collocazione dell’orario ma la società non ottemperava. Successivamente, la lavoratrice si rendeva responsabile di una serie di inadempimenti tra i quali l’abbandono del posto di lavoro e veniva licenziata per giusta causa.
La Corte di Cassazione ha rammentato che, nell’ambito dei rapporti sinallagmatici quali il rapporto di lavoro subordinato, a fronte di un inadempimento del datore di lavoro il lavoratore può rifiutare di rendere la prestazione nei limiti in cui tale rifiuto sia proporzionato al comportamento datoriale e sia conforme a buona fede. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il comportamento della lavoratrice proporzionato all’inadempimento del datore di lavoro, ha affermato l’illegittimità del licenziamento e ha applicato la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Statuto.
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