Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente di un Comune nel settore dei lavori pubblici «patteggiava» una sentenza per i reati di turbativa d’asta e corruzione. Il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (il CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali) prevedeva che la sentenza di «condanna» passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio costituisse causa di licenziamento sicché il Comune licenziava il lavoratore.
Il lavoratore agiva in giudizio contestando che la sentenza di «patteggiamento» avesse efficacia di giudicato e chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo.
La Corte di Cassazione ha rammentato che la sentenza di «patteggiamento» è equiparata a una sentenza di «condanna» e che tale sentenza ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alla pubblica autorità quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore e ha ritenuto il licenziamento legittimo.