Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte ha ribadito che, nel procedimento disciplinare, il patteggiamento raggiunto in sede penale ha efficacia di giudicato per quanto riguarda l’accertamento del fatto, della sua illiceità e la dichiarazione che l’imputato lo ha commesso.
Nel caso esaminato, un dipendente della P.A. aveva impugnato il licenziamento comminatogli per aver falsamente attestato la propria presenza in ufficio. Allo stesso tempo, aveva avuto inizio anche un processo penale per il medesimo reato che si era concluso con un patteggiamento, ossia con l’ammissione della propria colpevolezza da parte del lavoratore imputato.
Proprio tale provvedimento ha portato ad una riapertura del procedimento disciplinare e alla conferma del licenziamento.
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