Corte di Cassazione, Sez. Lav
Due lavoratori venivano assunti alle dipendenze di alcune cooperative, mediante diversi contratti di lavoro succedutesi nel tempo. Alla cessazione dei rispettivi rapporti, gli ex dipendenti proponevano ricorso per chiedere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, in capo ad un unico datore di lavoro.
Le domande dei ricorrenti vanivano rigettate, sia in primo grado sia in appello, in quanto erano spirati i termini per proporre ricorso. Secondo i Giudici di merito, infatti, nel caso in esame era applicabile regime di decadenza previsto per l’impugnazione dei licenziamenti, a mente del quale il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione e che l’impugnazione è inefficace se non è seguita dal deposito del ricorso giudiziale nei 180 giorni successivi.
La Corte di Cassazione, di avviso contrario, ha rovesciato tali decisioni chiarendo che la decadenza si applica solo se esiste un provvedimento datoriale da contestare. La decadenza, quindi, non è applicabile nei casi in cui viene richiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro, ormai cessato, in capo ad un soggetto che non coincide con il datore di lavoro formale, se prima non sia intervenuto un atto scritto da parte di quest’ultimo che neghi la titolarità del rapporto. Pertanto, fino a quando il lavoratore non riceve tale atto scritto da parte del presunto datore di lavoro, non opera la decorrenza dei termini di decadenza.
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