Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice dipendente veniva licenziata oralmente dalla società datrice. La lavoratrice impugnava il licenziamento chiedendone la nullità per via della inosservanza della forma scritta.
La Suprema Corte ha ribadito che il lavoratore che contesta la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato licenziato oralmente, ha l’onere di provare che tale cessazione è riconducibile alla esclusiva volontà del datore, seppure manifestata con comportamenti concludenti, poiché non è sufficiente la prova della cessazione in sé dell’attività lavorativa.
Poiché tale prova era stata fornita dalla lavoratrice, la Corte ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
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