Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dipendente vessava i colleghi ed i collaboratori con comportamenti volti a ridicolizzarli ed a condizionarli psicologicamente. A seguito di tali condotte, la datrice lo licenziava in tronco. Il lavoratore impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità a causa della genericità della contestazione disciplinare.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che, in tema di licenziamento disciplinare, il Giudice di merito è tenuto a verificare se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto addebitato. Inoltre, egli deve accertare se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto ha determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti addebitati tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa del lavoratore. Per esempio, nel caso in esame, era necessario valutare se la mancata indicazione in dettaglio di alcune indicazioni circa il tempo e il luogo dei comportamenti addebitati avessero impedito di indentificarli con certezza.
Poiché tale valutazione era stata già stata compiuta dal Giudice di merito e la contestazione disciplinare era risultata sufficientemente specifica, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del lavoratore.
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